Lettera aperta del Presidente ANAI sul tema delle intercettazioni degli avvocati

in Anai

Pubblichiamo la lettera aperta del presidente ANAI inviata alle Istituzioni, sul tema delle intercettazioni degli avvocati:

"La levata di scudi dei giornalisti contro le intercettazioni subite da alcuni loro colleghi, anche nei rapporti con il proprio avvocato difensore, si raccorda all’approvazione, da parte della Camera dei Deputati, del recepimento della direttiva UE del 2016 sulla presunzione di innocenza.

Il rafforzamento del principio costituzionale, che concerne anche la tutela dell’immagine dell’indiziato, oltrechè dell’imputato, deve costituire altresì un monito per la stampa, che troppo spesso anticipa un vero e proprio processo mediatico.

In proposito, a nome dell’ANAI – Associazione Nazionale Avvocati Italiani,  si manifesta indignazione e stupore per le recenti notizie di stampa a mente delle quali lo Studio di un noto Avvocato penalista sarebbe stato oggetto di intercettazioni anche ambientali per oltre due anni.

Sembra che tali eccezionali mezzi investigativi abbiano potuto trovare fondamento in una indagine sulla presunta associazione a delinquere dell’Avvocato con i suoi clienti.

Ora, l’attività difensiva, nel mettere in contatto i presunti colpevoli con il loro difensore espone sempre e comunque quest’ultimo a delle interlocuzioni dove è impossibile sceverare quanto attiene all’attività difensiva e quanto agli aspetti di una presunta connivenza.

Ciò che va chiarito è che è palese il contrasto con i principi costituzionali e della CEDU rispetto alla possibilità della configurazione, quali ipotesi di reato di favoreggiamento o di associazione a delinquere, negli stretti rapporti che inevitabilmente l’avvocato deve mantenere con i suoi clienti.

Naturalmente, non si può escludere che qualche avvocato possa avere rapporti di collusione con ambienti malavitosi, ma il problema si pone in termine di bilanciamento di diversi principi e in particolare se debba prevalere la garanzia del ministero del difensore rispetto all’interesse punitivo dello Stato anche nei confronti di chi comunque, onesto o meno, è pur sempre un difensore.

E’ evidente che nell’elaborazione di una strategia difensiva il legale pur a conoscenza delle responsabilità del reo ha comunque il dovere professionale di scagionarlo, assicurandogli il rispetto di tutte le guarentigie previste dall’ordinamento processuale.

Che senso avrebbe altrimenti il diritto al silenzio, più volte ribadito anche dalla Corte di Strasburgo, se poi la scorciatoia degli inquirenti è quella di acquisire le dichiarazioni confidenzialmente rilasciate al proprio difensore?

Si tratta di problemi che possono essere risolti soltanto in base a decisive scelte culturali e, in proposito, va forse portato innanzi alla giustizia costituzionale la disposizione dell’art. 103 c.p. che, dopo aver stabilito la proibizione dell’intercettazione relativa a conversazioni tra i difensori e i propri assistiti, al settimo comma sanziona il comportamento contra legem solo con l’inutilizzabilità del materiale.

Infatti, l’illecito mezzo di indagine, ancorchè non utilizzabile in sede processuale, finisce comunque, per la semplice conoscenza, a dare un indebito vantaggio alla parte inquirente rispetto alla difesa.

Sul piano pratico, si devono predisporre accorgimenti tecnici per impedire la conoscenza stessa delle conversazioni riservate con il difensore, non potendosi limitare, come si è detto, alla non utilizzabilità in sede di giudizio.

Oggi la tecnica consente di escludere la possibilità di intercettare determinate utenze telefoniche, per le quali i difensori potrebbero notificare i numeri all’autorità inquirente, così da garantire dei canali di riservata comunicazione con i propri assistiti.

Tutti i suddetti principi sono, poi, scientemente violati laddove si proceda a intercettazioni ambientali in uno studio legale, dove si s volgono istituzionalmente le conversazioni riservate tra difensore e assistito.

Pertanto l’ANAI rivolge un forte monito al Governo, al Parlamento, alla Magistratura ed agli organi di stampa, affinchè ciascuna istituzione, nel proprio ambito di competenza, concorra a creare un sistema di indagini rispettoso delle prerogative della difesa e della presunzione di innocenza

Roma, 6 aprile 2021

Avv. Isabella Maria Stoppani"

09/04/2021

Documento n.15081

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