L’Europa tutela la professione forense

Finalmente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Sezione Quinta, con la sentenza 6 giugno 2019 (C-264/18) ha ricordato che l’art. 10, lett. d (i e ii) della direttiva 2014/24 (Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi), alla lettera d) esclude dall’ambito della sua applicazione non solo la rappresentanza legale di un avvocato nei procedimenti dinanzi ad un organo internazionale di arbitrato e di conciliazione, ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, ai giudici ed alle istituzioni internazionali, ma anche l’attività di consulenza.

Ma soprattutto ha chiarito che il rapporto tra cliente ed avvocato, nella libera scelta del professionista, è basato sull’intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza.

Tale esclusione non viola né il principio di parità di trattamento, vista la profonda differenza con altri servizi, nè il principio di sussidiarietà

Come abbiamo sempre sostenuto, quindi, oltre a confermare l’esclusione dei “servizi legali”  dall’applicazione della Direttiva appalti, si riaffermano le peculiarità della professione forense, che potrà anche essere chiamata “servizio”, ma che resta una professione intellettuale, con le sue peculiarità, che escludano anche possa essere assoggettata alle leggi di mercato.

D’altronde, il Parlamento Europeo, fin dal 18 gennaio 1994 ha chiarito quali sono tali peculiarità, e lo ha riaffermato nella nota Risoluzione del 23 aprile 2006, nella quale, richiamata la Raccomandazione del Consiglio di Europa 21/2000 e la giurisprudenza della CGUE che ha riconosciuto l’INDIPENDENZA, l’ASSENZA di CONFLITTI di INTERESSE e il SEGRETO/CONFIDENZIALITA’ quali valori fondamentali nella professione legale, che rappresentano considerazioni di pubblico interesse, ha ribadito la necessità di regolamenti a protezione di questi valori fondamentali, “nonostante gli inerenti effetti restrittivi sulla concorrenza”, incidendo “nel campo della libertà, della sicurezza e della giustizia” e sulla protezione dello STATO DI DIRITTO nell’UE.

Il Parlamento ha anche ricordato i Principi base delle Nazioni Unite 7 settembre 1990, nei quali si afferma che le associazioni professionali di avvocati promuovono il rispetto dell’etica e delle norme professionali.

Ha chiarito che “gli obblighi dei professionisti legali di mantenere l’indipendenza, evitare conflitti di interesse e rispettare la riservatezza del cliente sono messi in particolare pericolo qualora siano autorizzati ad esercitare la professione in organizzazioni che consentono a persone che non sono professionisti legali di esercitare o condividere il controllo dell’andamento dell’organizzazione mediante investimenti di capitale o altro” .

Come fa, quindi, il nostro ANTITRUST ad invitare, da ultimo il 12 giugno scorso, ad allargare ancora di più le maglie delle Società tra Professionisti (STP), rilevando che l’interpretazione fornita da alcune professioni dell’art. 10 , co.4, lett. b) L.183/2011, che cioè il limite ad 1/3 dei soci di capitale debba essere rispettato sia in relazione al numero dei soci che alla partecipazione al capitale sociale determina “ingiustificate limitazioni della concorrenza”?

Ed anche sulle tariffe, il Parlamento si è espresso chiaramente, ricordando alla Commissione UE che esse non violano gli art.li 10 e 81 del Trattato, purchè adottate nel perseguimento di un legittimo interesse pubblico, ed invitandola a considerare che gli interessi pubblici (non esiste il criterio di interesse pubblico della UE) prevalgono sui principi della concorrenza UE. D’altronde, la stessa recente sentenza della CGUE – Sezione Quarta 4 luglio 2019 (causa C-377/17), sugli onorari di architetti ed ingegneri, apparentemente di tenore sfavorevole, richiama i concetti di asimmetria informativa e di “tutela del consumatore” rectius, cliente, che proprio le tariffe, sia nei minimi che nei massimi, tutelano.

Eppure lo abbiamo ricordato in tanti articoli, tra i quali quelli da me scritti nel 2006, quale Vice Presidente ALP, “A chi interessa un Avvocato così?” “S.O.S AVVOCATI”, “ L’opera di ingegno, il prosciutto e la lavatrice (cronaca di una Giustizia al di sotto di ogni sospetto)”, “Perché mescolare concorrenza e competitività con le professioni intellettuali?” ed ancor più e meglio da Maurizio de Tilla, dal nostro fondatore, che tutta la vita ha combattuto per la tutela della nostra professione, dei nostri principi fondamentali, ed in realtà per un vero stato di diritto, nel quale l’Avvocato resta l’unico difensore dei cittadini.

Portiamo avanti questa battaglia, che non è di retroguardia, ma che è fatta per i nostri giovani, per il loro futuro, per quei valori che resistono al tempo, al mercato, alle spinte economiche! E se l’Italia non ascolta, guardiamo all’Europa, a quella Europa che non ha mai voluto ciò che, dal 2006, qualcuno ci ha voluto far credere….

 Isabella Maria Stoppani

19/07/2019

Documento n.14593

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