Stralcio delle norme rilevanti contenute del DL 18-2020

Pubblichiamo il seguente stralcio delle norme in materia di giustizia civile, penale, tributaria e contabile contenute nel recentissimo DL n.18/2020, corredate da opportuni link alle relative norme di riferimento (allegate al presente articolo).

Si ringrazia la Sezione ANAI di Frosinone, per il gradito e puntuale intervento.

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DECRETO LEGGE N. 18/2020 PUBBLICATO IN G.U. IL 17 MARZO 2020,

EDIZIONE STRAORDINARIA N. 70

Omissis

Articoli riguardanti le misure finalizzate a contenere gli effetti dell’emergenza in corso in materia di giustizia ordinaria, amministrativa e contabile 

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Art. 83

“Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”

 

  1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

 

  1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

 

  1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a)

cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

procedimenti di cui all’art. 35 della L. 833/78;

procedimenti di cui all’art. 12 della L.  n. 194/78;

procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;

procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del c.p.c.

e, in genere, tutti

i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b)

procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’art. 304 del codice di procedura penale,

procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applica= zione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’art. 51-ter della L. n. 354/75;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c)

procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’art. 392 del c.p.p.

La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

 

  1. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli artt.303 e 308 del c.p.p.

 

  1. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

 

  1. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari,

sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati,

adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche di intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti.

 

  1. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
  2. a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
  3. b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’ 162 della L. n. 1196/60 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
  4. c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunica= zione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
  5. d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
  6. e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’ 472, comma 3, del c.p.p., di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’art. 128 del c.p.c., delle udienze civili pubbliche;
  7. f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con

provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.

All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà.

Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

  1. g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
  2. h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

 

  1. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

 

  1. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli artt. 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del c.p.p. e agli artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo n. 159/11 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 6, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

 

  1. Ai fini del computo di cui all’art. 2 della L. n. 89/01, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo ed il 30 giugno 2020.

 

  1. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 179/12 convertito dalla L. n. 221/12, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.

Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’art. 14 del DPR n. 115/02, nonché la anticipazione forfettaria di cui all’art. 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82/05

 

  1. Ferma l’applicazione dell’art. 472, comma 3, del c.p.p., dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 146-bis del decreto legislativo n. 271/89.

 

  1. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell’art. 10 del D.L. n. 9/20, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 179/12, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/12, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

 

  1. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio.

 

  1. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all’art. 16, comma 10, del D.L. n. 179/12, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/12;

 

  1. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli artt. 18 della L. n. 354/75, 37 del DPR n. 230/00, e 19 del decreto legislativo n. 121/18 sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'art. 39, comma 2, del predetto DPR n. 230/00 e all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121/18.

 

  1. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all’art. 30-ter della L. n. 354/78, del regime di semilibertà ai sensi dell’art. 48 della medesima legge e del decreto legislativo n. 121/18.

 

  1. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all’art. 7 della L. n. 287/51 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

 

  1. In deroga al disposto dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 35/08, per l’anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

 

  1. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28/10, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/14, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162/14, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

 

  1. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

 

  1. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

 

Art. 84

“Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa”

  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi, si applicano le disposizioni del presente comma.

  Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo.

Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d’ufficio a data successiva.

I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’art. 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all’art. 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all’art. 56, comma 1, primo periodo dello stesso codice.

I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all’art. 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all’art. 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale di cui al periodo precedente, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi del citato art. 56, comma 4.

 

  1. In deroga al comma 1, dal 06 aprile al 15 aprile le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite.

La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza, e in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note.

Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nelle forme  e nei termini di cui all’art. 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 Aprile 2020 ed il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi istanza di rinvio.

In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 Aprile 2020.

 

  1. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino

al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate,

sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l’Ufficio,

adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i DPCM emanati ai sensi dell’Art. 3 D.L. n. 6/20,  al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

 

  1. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una o più delle seguenti misure:
  2. a) la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività

urgenti;

  1. b) la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell’attività di apertura al pubblico;
  2. c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
  3. d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
  4. e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 2 con decreto non impugnabile.

 

  1. Successivamente al 15 Aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso.

Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo.

In tal caso, i termini di cui all’art. 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.

 

  1. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto.

Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

 

  1. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse.

 

  1. L’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che impedisce l’esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.

 

  1. Ai fini del computo di cui all’art. 2 della L. n. 89/01, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.

 

  1. All’art. 7, comma 4, del D.L. n. 168/16, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/16, dopo le parole «deve essere depositata», sono inserite le seguenti: «, anche a mezzo del servizio postale,».

Dall’8 marzo e fino al 30 giugno 2020 è sospeso l’obbligo di cui al predetto art. 7, comma 4.

 

  1. 11. È abrogato l’ 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

 

Art. 85

“Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 e e contenerne gli in materia di Giurisdizione contabile”

 

  1. le disposizioni di cui agli Artt. 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei Conti.

 

  1. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività istituzionali della Corte dei Conti, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i vertici istituzionali degli Uffici territoriali e centrali

sentita l’autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l’Ufficio,

adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei Conti per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, e delle prescrizioni di cui all’allegato 1 al DPCM 08 Marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

 

  1. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle seguenti misure:
  2. a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
  3. b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
  4. c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
  5. d) l'adozione di linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze o delle adunanze;
  6. e) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all’interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati;
  7. f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze del controllo a data successiva al 30 Giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

 

  1. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell’8 Marzo 2020 e che scadono entro il 30 Giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° Luglio 2020.

A decorrere dall’8-03-20 si intendono sospesi anche i termini connessi all’attività istruttorie pre   processuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.

 

  1. Successivamente al 15 Aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.

 

  1. Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini.

In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente della Sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell’ipotesi di consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell’ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.

 

 

  1. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della L. 89/01, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso dall’8-03-20 ed il 30 Giugno 2020.

 

  1. 8. È abrogato l’ 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

 

 

Art. 86

“Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19”

 

  1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell’anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonché per l’attuazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli di cui all’art. 2, comma 1, lettera u) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020.

 

  1. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l’adeguata tempestività degli interventi di cui al comma precedente, è autorizzata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all’art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.

 

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede entro il 31 dicembre del 2020: quanto a € 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-22, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a € 10.000.000 ai sensi dell’art. 126.

18/03/2020

Documento n.14802

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